Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/2004

Corte cost., ord. 27 luglio 2004, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
275/2004
Data di deposito
27 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:275

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28709

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 15, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice – in sede si convalida del decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni in via d’urgenza, ovvero di prima proroga dell’autorizzazione già data – possa verificare la conformità ai requisiti legali, indicati nella stessa norma, del provvedimento del pubblico ministero che dispone l’esecuzione delle operazioni mediante impianti esterni alla Procura della Repubblica. Non risulta violato, infatti, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione al quale è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale principio sia da riferire non già all’attività giurisdizionale in senso stretto, che viene in rilievo nel caso in esame, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia. L’intervento invocato dal giudice ‘a quo’, inoltre, che richiede di introdurre, in via additiva, uno specifico meccanismo di controllo giurisdizionale sulle modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione, non solo implicherebbe una manipolazione del vigente sistema processuale a carattere “creativo”, peraltro palesemente inadeguato rispetto all’obiettivo invocato ed “eccentrico” rispetto alle linee del sistema, atteso che il sindacato sulla motivazione di un atto probatorio è tipicamente devoluto o all’organo dell’impugnazione ovvero a quello destinato a fruire del mezzo probatorio cui la motivazione si riferisce. Tuttavia, la soluzione di disciplinare diversamente la verifica dei presupposti di legittimità dell’intercettazione rispetto alla verifica dei presupposti di impiego di apparecchiature esterne rientra nell’ambito di una ragionevole discrezionalità legislativa, a prescindere, inoltre, dai limiti di conferenza del parametro evocato. - V. ordinanze citate nn. 225/2003; 204 e 408/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 15, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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