Corte costituzionale
Ordinanza n. 270/2004
Corte cost., ord. 23 luglio 2004, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 270/2004
- Data di deposito
- 23 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:270
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 30 gennaio 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28697
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 30 gennaio 2003, di insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende un procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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