Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/2004

Corte cost., ord. 22 luglio 2004, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
262/2004
Data di deposito
22 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:262

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, lettera c) introdotta, legge n. 292 del 5 marzo 1963
  • art. 1, e modificata, legge n. 419 del 20 marzo 1968
  • art. 1, legge n. 166 del 27 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 28684

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata in riferimento all’art. 32 della Costituzione. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette qualsiasi motivazione sulla questione; in particolare, non chiarisce se l’opposizione alla vaccinazione, da parte dei genitori del minore, sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino in relazione a specifiche condizioni cliniche del medesimo, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), ovvero dal fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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