Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/2004
Corte cost., ord. 22 luglio 2004, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/2004
- Data di deposito
- 22 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:262
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lettera c) introdotta, legge n. 292 del 5 marzo 1963
- art. 1, e modificata, legge n. 419 del 20 marzo 1968
- art. 1, legge n. 166 del 27 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 28684
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata in riferimento all’art. 32 della Costituzione. Il giudice ‘a quo’, infatti, omette qualsiasi motivazione sulla questione; in particolare, non chiarisce se l’opposizione alla vaccinazione, da parte dei genitori del minore, sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino in relazione a specifiche condizioni cliniche del medesimo, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), ovvero dal fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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