Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/2004

Corte cost., ord. 20 luglio 2004, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
248/2004
Data di deposito
20 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:248

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28665

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità — prevede che non soltanto le intercettazioni telefoniche, ma anche quelle di comunicazioni tra presenti possano essere compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della Repubblica, salvo provvedimento motivato di deroga del pubblico ministero che — a fronte della insufficienza o inidoneità di detti impianti e dell’esistenza di eccezionali ragioni di urgenza — disponga il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Appare infatti coerente con il complessivo contesto normativo in cui la norma impugnata si inserisce, nonché con le finalità ispiratrici della legge delega, una sua interpretazione, quale quella che il giudice 'a quo' assume costituire "diritto vivente", che tenga conto: a) che le medesime esigenze di "controllo fattuale" dell'autorità giudiziaria sullo svolgimento delle operazioni sussistono, oltre che per le intercettazioni telefoniche, anche per le c.d. intercettazioni ambientali, per cui non può sostenersi che il legislatore delegante — nel prevedere l’individuazione degli impianti presso cui possono essere effettuate le intercettazioni "telefoniche" (direttiva di cui all'art. 2, n. 41, lettera d), invocata come norma interposta dal rimettente) — intendesse precludere, 'a contrario', al legislatore delegato di dettare regole in tema di localizzazione degli impianti utilizzabili anche in rapporto a forme di intercettazione, di nuova introduzione, diverse da quelle telefoniche; b) che la medesima direttiva va inoltre letta in correlazione, per un verso, con l’alinea dello stesso n. 41, che prefigurava il possibile ampliamento della disciplina delle intercettazioni a "conversazioni e altre forme di comunicazione", non preventivamente tipizzate dal legislatore delegante, e, per un altro verso, con la direttiva di cui alla lettera b), che conferiva al legislatore delegato ampio e generico mandato a predeterminare "le modalità delle intercettazioni". – Sul costante orientamento in forza del quale, ai fini della valutazione del vizio di eccesso di delega, le norme della legge di delegazione che determinano i principi e i criteri direttivi devono essere interpretate tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità ispiratrici della delega, v., tra le tante, le richiamate sentenze n. 96/2001, n. 276, n. 292 e n. 415/2000 e l'ordinanza n. 259/2001. – Sulle "garanzie" richieste dall’art. 15, secondo comma, Cost., ai fini della limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, nel senso che tra di esse rientrano non solo quelle di ordine giuridico, ma anche quelle attinenti alla predisposizione dei servizi tecnici necessari affinché l’autorità giudiziaria possa controllare, anche di fatto, che si proceda "alle intercettazioni autorizzate, solo a queste e solo nei limiti dell’autorizzazione", v. la citata sentenza n. 34/1973.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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