Corte costituzionale
Ordinanza n. 193/2004
Corte cost., ord. 24 giugno 2004, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 193/2004
- Data di deposito
- 24 giugno 2004
- Data di decisione
- 21 giugno 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 6-bis, comma 4, nel testo modificato, legge provincia Bolzano n. 4 del 2 aprile 1962
- art. 6, legge provincia Bolzano n. 27 del 20 dicembre 1993
- art. 112, comma 3, legge provincia Bolzano n. 13 del 17 dicembre 1998
- art. 7, comma 1, lettera b), decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 51 del 15 settembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28547
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: (a) dell’art. 6-bis della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall’art. 6, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano n. 27 del 1993; (b) dell'art. 112, comma 3, legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 15 settembre 1999, n. 51, in quanto entrambe le discipline, susseguitesi nel tempo ed applicabili 'ratione temporis' al rapporto controverso, includono in modo irragionevole la pensione d’invalidità civile nel reddito rilevante ai fini della determinazione della misura del canone esigibile nei confronti degli assegnatari di alloggi dell’edilizia abitativa agevolata, nonostante tale rendita sia esente da tassazione a fini IRPEF e nonostante altre rendite di natura assistenziale non vengano considerate ai fini della determinazione del predetto canone. Infatti, premesso che sia l'art. 6-bis della legge provinciale n. 4 del 62 che l'art. 112, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1998 risultano applicabili al rapporto oggetto del giudizio 'a quo' solo a seguito di un rinvio ad essi operato da disposizioni di natura regolamentare – segnatamente dal d.P.G.p. di Bolzano 14 gennaio 1986, n. 1, quanto alla prima disposizione, e dal d.P.G.p. n. 51 del 1999 quanto alla seconda – e che, qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad un'altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, il dubbio di costituzionalità si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del rinvio, entrambe le questioni hanno ad oggetto atti non aventi forza di legge e quindi sottratti allo scrutinio di legittimità costituzionale; inoltre, la questione è anche proposta dichiaratamente a scopi cautelativi, in forma perplessa riguardo alla stessa sua ammissibilità, al fine di ottenere l’avallo della Corte costituzionale in ordine a una determinata ipotesi ricostruttiva della disciplina stessa e quindi con motivazione incongrua. – Sulla necessità di sottoporre a giudizio di legittimità costituzionale la norma di rinvio piuttosto che quella oggetto del rinvio, qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, v. le richiamate sentenza n. 239/1997 e ordinanze n. 359/1997 e n. 26/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione), nel testo modificato dall'art. 6 della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 1993, n. 27, nonché dell'art. 112, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13 (Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. 15 settembre 1999, n. 51, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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