Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/2004

Corte cost., ord. 24 giugno 2004, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
193/2004
Data di deposito
24 giugno 2004
Data di decisione
21 giugno 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6-bis, comma 4, nel testo modificato, legge provincia Bolzano n. 4 del 2 aprile 1962
  • art. 6, legge provincia Bolzano n. 27 del 20 dicembre 1993
  • art. 112, comma 3, legge provincia Bolzano n. 13 del 17 dicembre 1998
  • art. 7, comma 1, lettera b), decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 51 del 15 settembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 28547

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: (a) dell’art. 6-bis della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall’art. 6, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano n. 27 del 1993; (b) dell'art. 112, comma 3, legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 15 settembre 1999, n. 51, in quanto entrambe le discipline, susseguitesi nel tempo ed applicabili 'ratione temporis' al rapporto controverso, includono in modo irragionevole la pensione d’invalidità civile nel reddito rilevante ai fini della determinazione della misura del canone esigibile nei confronti degli assegnatari di alloggi dell’edilizia abitativa agevolata, nonostante tale rendita sia esente da tassazione a fini IRPEF e nonostante altre rendite di natura assistenziale non vengano considerate ai fini della determinazione del predetto canone. Infatti, premesso che sia l'art. 6-bis della legge provinciale n. 4 del 62 che l'art. 112, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1998 risultano applicabili al rapporto oggetto del giudizio 'a quo' solo a seguito di un rinvio ad essi operato da disposizioni di natura regolamentare – segnatamente dal d.P.G.p. di Bolzano 14 gennaio 1986, n. 1, quanto alla prima disposizione, e dal d.P.G.p. n. 51 del 1999 quanto alla seconda – e che, qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad un'altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, il dubbio di costituzionalità si incentra sulla norma di rinvio piuttosto che su quella oggetto del rinvio, entrambe le questioni hanno ad oggetto atti non aventi forza di legge e quindi sottratti allo scrutinio di legittimità costituzionale; inoltre, la questione è anche proposta dichiaratamente a scopi cautelativi, in forma perplessa riguardo alla stessa sua ammissibilità, al fine di ottenere l’avallo della Corte costituzionale in ordine a una determinata ipotesi ricostruttiva della disciplina stessa e quindi con motivazione incongrua. – Sulla necessità di sottoporre a giudizio di legittimità costituzionale la norma di rinvio piuttosto che quella oggetto del rinvio, qualora nella disciplina di determinati rapporti sia stata adottata la tecnica del rinvio da una fonte normativa ad altra di per sé inapplicabile ai rapporti stessi, v. le richiamate sentenza n. 239/1997 e ordinanze n. 359/1997 e n. 26/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, quarto comma, della legge della Provincia di Bolzano 2 aprile 1962, n. 4 (Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione), nel testo modificato dall'art. 6 della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 1993, n. 27, nonché dell'art. 112, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13 (Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), del d.P.G.p. 15 settembre 1999, n. 51, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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