Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/2004

Corte cost., ord. 16 gennaio 2004, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
19/2004
Data di deposito
16 gennaio 2004
Data di decisione
10 gennaio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:19

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28181

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella sua versione legislativa anteriore all'intervento di «delegificazione» effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui – in combinato disposto con l'art. 130, comma 1, lettera b), dello stesso codice – prevede la revoca della patente alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su questione identica, sollevata dallo stesso giudice ‘a quo’ sulla base del medesimo presupposto della persistente vigenza della disposizione nella versione legislativa, nonostante la prevista «delegificazione», ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della norma ora censurata onde non residuano valutazioni da svolgere ai fini di una nuova prospettazione della questione di costituzionalità. - Per la pronuncia di incostituzionalità alla quale si fa riferimento v. sentenza n. 239/2003. - Sui rapporti tra le norme con forza di legge e sopravvenuti atti di "delegificazione” v. sentenza n. 251/2001, ordinanza n. 440/2001 e ordinanza n. 230/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1 (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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