Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/2004

Corte cost., ord. 11 giugno 2004, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
171/2004
Data di deposito
11 giugno 2004
Data di decisione
7 giugno 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:171

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28517

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei soggetti irreperibili, comporta “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti, non irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, senza che, a fronte di detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 328 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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