Corte costituzionale
Ordinanza n. 171/2004
Corte cost., ord. 11 giugno 2004, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 171/2004
- Data di deposito
- 11 giugno 2004
- Data di decisione
- 7 giugno 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, bis introdotto, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 18, trasfuso, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 117, e riprodotto, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 117, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28517
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto, estendendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche nei confronti dei soggetti irreperibili, comporta “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili nei confronti dei soggetti, non irreperibili, aventi diritto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217, senza che, a fronte di detti oneri, la legge n. 60 del 2001 indichi i “mezzi per farvi fronte”, come prescritto dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 328 del 2003, né il rimettente prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e riprodotto nell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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