Corte costituzionale
Ordinanza n. 163/2004
Corte cost., ord. 1° giugno 2004, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 163/2004
- Data di deposito
- 1° giugno 2004
- Data di decisione
- 26 maggio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:163
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, legge n. 192 del 18 giugno 1998
Parametri
Massime
Massima n. 28501
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui – disponendo che la mancata corresponsione del prezzo della subfornitura nei termini pattuiti costituisce titolo per ottenere l’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva di cui agli artt. 633 ss. del codice di procedura civile – non prevede che il subfornitore che intenda avvalersi del procedimento monitorio debba preventivamente esperire il tentativo di conciliazione, di cui all’art. 10 della legge. Posto, infatti, che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel configurare le discipline processuali, appare evidente che lo stesso, apprestando una tutela particolarmente intensa ai crediti dei subfornitori, con la previsione dell’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva, mostra all’evidenza di risolvere non irragionevolmente in favore di una sollecita realizzazione delle pretese di tali soggetti (alla quale è funzionale il processo monitorio) la valutazione di bilanciamento con l’esigenza di apprestare uno strumento di composizione transattiva delle relative controversie. – Sull'estraneità dell'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione ai casi in cui il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade nel procedimento per decreto ingiuntivo, v. la citata sentenza n. 276/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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