Corte costituzionale
Ordinanza n. 124/2004
Corte cost., ord. 20 aprile 2004, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 124/2004
- Data di deposito
- 20 aprile 2004
- Data di decisione
- 7 aprile 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 28437
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui – alla stregua di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – consente l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena e ciò anche quando, come nella ipotesi del giudizio ‘a quo’, si tratti di pena superiore alla durata massima della predetta misura, inflitta per reato la cui commissione sia posta altresì a fondamento della prognosi di pericolosità sociale del soggetto. Infatti, deve essere distinto il momento deliberativo dal momento esecutivo della misura in questione, poiché l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale potrà avere inizio solo quando lo stato di detenzione sia venuto a cessare; fatta salva la possibilità di chiedere la revoca della misura stessa nel caso in cui l’obiettivo della rieducazione, che l’art. 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena, si sia in concreto realizzato. Né la ritenuta “afflizione aggiuntiva” può recare ‘vulnus’ al parametro costituzionale invocato, attesa la distinta funzione della misura di prevenzione non assimilabile a quella della pena, come, peraltro, la stessa Carta costituzionale, consentendo il sistema del “doppio binario” tra pene e misura di sicurezza, riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento, caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione di fatto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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