Corte costituzionale

Sentenza n. 48/2003

Corte cost., sent. 13 febbraio 2003, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/2003
Data di deposito
13 febbraio 2003
Data di decisione
10 febbraio 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:48

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 9 del 12 luglio 2001
  • art. 141, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
  • art. 143, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
  • art. 1, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 10 del 1° luglio 2002
  • art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 10 del 1° luglio 2002
  • art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 10 del 1° luglio 2002
  • art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 10 del 1° luglio 2002
  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 10 del 1° luglio 2002

Parametri

  • art. 117, comma 2, lettera p), Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • legge costituzionale n. 2 del 23 settembre 1993
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 57, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 27574

La competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali non è intaccata dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione - in particolare, dalla norma dell'art. 117, secondo comma, lettera p), che definisce la «legislazione elettorale» relativa alle Province come oggetto di legislazione esclusiva dello Stato -, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso àmbito e negli stessi limiti definiti dagli statuti; essa si può esplicare anche e proprio sostituendo, limitatamente al proprio territorio, le norme statali con norme regionali. - Sulla limitata applicabilità delle disposizioni del nuovo titolo V alle Regioni ad autonomia speciale, cfr. citata ordinanza n. 377/2002 e sentenze n. 408, n. 533, n. 536/2002.

Massima n. 27575

La disciplina concernente l'elezione degli organi di Comuni e Province, non è estranea alla materia dell'«ordinamento degli enti locali», riservata alla competenza delle Regioni a statuto speciale, pur se soggetta ai vincoli derivanti dall'esigenza di rispettare i principî costituzionali e dell'ordinamento giuridico. - Con riguardo alla competenza della Sicilia in materia, cfr. citate sentenze n. 105/1957 e n. 84/1997.

Massima n. 27576

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge regionale della Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, il quale, nel prevedere l'elezione degli organi delle nuove Province istituite dalla legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003, stabilisce anche la decadenza «di diritto» degli organi elettivi preesistenti. Tale abbreviazione del mandato elettivo - adottata con la tecnica della legge provvedimento - non trova infatti supporto in alcuna disciplina a carattere generale che la contempli e ne precisi i presupposti: con ciò ponendosi in contraddizione con i principî relativi alle garanzie costituzionali della durata in carica del mandato degli organi già eletti, durata che non è liberamente disponibile dalla Regione e che può essere abbreviata soltanto in ipotesi eccezionali preventivamente stabilite in via generale dal legislatore; essa eccede pertanto dai limiti della competenza regionale stabiliti all'art. 3, lettera b) dello statuto speciale.

Massima n. 27577

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e degli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, in quanto essi o sono estranei alle censure governative (come l'art. 1, comma 1) o - diversamente da quanto opina il ricorrente - non sono in rapporto di «consequenzialità» con la statuizione contenuta nella disposizione oggetto principale del ricorso governativo (come gli artt. 2, 3, 4).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale della Sardegna 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e degli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge regionale della Sardegna n. 10 del 2002, sollevata dal Governo, in riferimento all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modificazioni, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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