Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2003
Corte cost., sent. 13 febbraio 2003, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2003
- Data di deposito
- 13 febbraio 2003
- Data di decisione
- 10 febbraio 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 3, legge della Regione Lombardia n. 28 del 7 settembre 1992
- legge della Regione Lombardia n. 21 del 23 novembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27554
In presenza di una non implausibile motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza, e in assenza di ragioni che rendano evidente la mancanza di rilevanza, le eccezioni preliminari sollevate nel giudizio 'a quo' sono inidonee di per sé a precludere l'esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale. - Cfr. le sentenze citate n. 79/1996 e n. 195/1999.
Massima n. 27555
Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità rivolte alla questione di legittimità della legge generale della Lombardia (legge reg. n. 28 del 1992), concernente la disciplina dell'effettuazione di 'referendum' ai fini della istituzione di nuovi Comuni, e, rispettivamente, della legge particolare istitutiva del nuovo Comune di Baranzate (legge reg. n. 21 del 2001), in quanto il profilo dell'ammissibilità in questo caso è strettamente connesso al merito della controversia e non può essere giudicato indipendentemente da una valutazione circa il rapporto fra la legge generale - e i relativi atti applicativi - e la legge particolare istitutiva del nuovo Comune: nella specie, la questione di legittimità, sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 133, secondo comma, Cost., della legge istitutiva del nuovo Comune non può essere risolta senza la previa valutazione della legittimità costituzionale della norma generale contenuta nell'art. 10, comma 3, della legge reg. n. 28 del 1992, la quale, dunque, non può considerarsi estranea al giudizio introdotto.
Massima n. 27556
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28, in quanto non può dirsi conforme al dettato dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione la regola che - ai fini della individuazione delle popolazioni interessate alla istituzione di nuovi Comuni - porta ad escludere 'a priori' dall'ambito della consultazione le popolazioni diverse da quelle residenti nei territori oggetto della variazione, indipendentemente da qualsiasi altro criterio di individuazione dell'interesse in rapporto alla variazione territoriale e da ogni valutazione in concreto circa la sussistenza di tale interesse. - In ordine al criterio di individuazione delle popolazioni interessate alla variazione, secondo la disposizione dell'art. 133 Cost., v. richiamo alle sentenze n. 94/2000 e n. 433/1995.
Massima n. 27557
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21, la quale ha eretto in Comune autonomo la frazione di Baranzate in Provincia di Milano, in quanto il relativo procedimento legislativo si è compiuto sulla base di una consultazione referendaria limitata alla sola frazione di Baranzate, non già in forza di una determinazione motivata del Consiglio regionale, adottata in conformità a criteri e a modalità legittimamente stabiliti dalla legge regionale, e sindacabile sotto questo profilo in sede giurisdizionale, bensì in pedissequa applicazione di una norma - l'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1992 - che limitava 'a priori' l'ambito della consultazione, e che per questo si è già riconosciuto essere costituzionalmente illegittima (v. Massima C).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali);
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 21 (Istituzione del Comune di Baranzate in Provincia di Milano).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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