Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2003
Corte cost., sent. 6 febbraio 2003, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2003
- Data di deposito
- 6 febbraio 2003
- Data di decisione
- 30 gennaio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, come modificato, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 6, comma 1, legge n. 108 del 11 maggio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27563
E' inammissibile - per disomogeneità delle disposizioni oggetto del quesito - la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Infatti mentre i primi due commi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970 concernono soltanto la normativa sull'attività sindacale nelle imprese industriali, commerciali ed agricole con esclusivo riguardo alle loro dimensioni, il terzo comma ha un contenuto più ampio ed eterogeneo rispetto a quello dei primi due: si riferisce al personale navigante delle imprese di navigazione e, a sua volta, si compone di due parti, la prima concernente la diretta applicabilità di alcune norme del titolo I e del titolo II della legge anche nei riguardi di detto personale, la seconda concernente l'applicabilità dei rimanenti principi della stessa legge alle imprese suindicate per il tramite dei contratti collettivi di lavoro. Ne consegue che la proposta referendaria concentra in un quesito unico disposizioni disomogenee, riguardo alla cui abrogazione gli elettori devono essere lasciati liberi di orientarsi autonomamente ed eventualmente in modo difforme. - Sulla omogeneità del quesito, v. citate sentenze n. 27/1982, n. 39/2000, n. 40/2000, n. 50/2000. - Sulla specificità del lavoro nautico, v. citate sentenze n. 129/1976, n. 63/1987, n. 96/1987, n. 41/1991, n. 364/1991, n. 80/1994, n. 72/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), così come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con l'ordinanza del 9 dicembre 2002.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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