Corte costituzionale

Sentenza n. 43/2003

Corte cost., sent. 6 febbraio 2003, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/2003
Data di deposito
6 febbraio 2003
Data di decisione
30 gennaio 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 11, modificato, decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001
  • legge n. 16 del 27 febbraio 2002
  • art. 23, comma 1, lettera a), legge n. 179 del 31 luglio 2002
  • direttiva CEE n. 156 del 18 marzo 1991
  • direttiva CEE n. 689 del 12 dicembre 1991
  • direttiva CEE n. 62 del 20 dicembre 1994
  • art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
  • art. 33, comma 8, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
  • art. 33, comma 9, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 27562

E’ inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 7, comma 3, e 33, commi 8 e 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in quanto la formulazione del quesito non propone la mera eliminazione del vigente regime del combustibile derivato da rifiuti bensì, con la tecnica del "ritaglio" e della "cucitura" delle parole residue, pone in essere un diverso e più rilevante ambito di competenza del previsto potere ministeriale, che non riguarderebbe più la concessione di incentivi finanziari finalizzati all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, ma avrebbe invece ad oggetto la determinazione di modalità, condizioni e misure direttamente relative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica. Questo risultato innovativo introdurrebbe una competenza del tutto diversa rispetto a quella originaria, trasferendo sostanzialmente dal legislatore al “Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente”, la potestà di disciplinare direttamente i modi di utilizzo del combustibile da rifiuti. L'esito positivo del 'referendum' non realizzerebbe, quindi, lo scopo di eliminare gli incentivi finanziari, i quali, viceversa, continuerebbero ad essere erogabili proprio in base alle disposizioni legislative vigenti che li prevedono e che, ovviamente, non sarebbero coinvolte dall'effetto abrogativo. Inoltre, la richiesta abrogazione della classificazione del combustibile derivato da rifiuti come rifiuto speciale, non chiarendo se il predetto combustibile vada escluso dal regime dei rifiuti, o se invece vada ricompresso tra i rifiuti urbani, rende il quesito ambiguo e contraddittorio poiché l'assoluta incertezza circa la portata e le conseguenze dell'eliminazione di tale classificazione dimostra la mancanza di un significato obiettivo ed univoco dell'iniziativa referendaria in esame, rispetto al quale “gli elettori possano esprimere una volontà consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi alla disciplina vigente”. - Sulla inammissibilità di 'referendum' aventi carattere propositivo v. sentenze, citate, n. 43/2000, n. 13/1999, n. 36/1997, n. 50/2000. - Sulla inammissibilità del 'referendum' per mancanza di chiarezza del quesito referendario v. sentenza, citata, n. 40/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 7, comma 3, e 33, commi 8 e 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2002 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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