Corte costituzionale
Sentenza n. 379/2003
Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 379
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 379/2003
- Data di deposito
- 30 dicembre 2003
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:379
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV, n. 67), deliberazione della Camera dei deputati del 25 marzo 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28146
Il ricorso proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - in relazione alla deliberazione del 25 marzo 1999 dichiarativa di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - può ritenersi ammissibile in quanto da esso si ricava in modo univoco l'indicazione delle attribuzioni di cui si lamenta la lesione.
Massima n. 28147
Spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni contestate a un proprio componente, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente Tribunale di Roma, costituivano opinioni espresse dal deputato medesimo nell'esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, nel caso di specie, non può dirsi estranea all'esercizio di funzioni parlamentari, come tali garantite dall'insindacabilità, l'interrogazione presentata alla Camera, alla quale si riferiva un comunicato diffuso alla stampa, ancorché l'atto del deputato, il cui contenuto non si discostava da quello proprio di un atto di ispezione parlamentare, sia risultato, al vaglio di ammissibilità da parte del Presidente, non idoneo ad avviare il procedimento ispettivo – per estraneità della materia trattata all'ambito della responsabilità governativa nei confronti del Parlamento –: legare indissolubilmente al vaglio positivo di ammissibilità la caratterizzazione dell'atto come esercizio di funzione parlamentare, e viceversa, significherebbe attribuire al Presidente della Camera un potere assoluto incidente su una prerogativa – quella della insindacabilità – che, benché indirizzata a rafforzare lo statuto dell'organo parlamentare, si riferisce pur sempre alla libertà di espressione di ogni singolo membro delle Camere. Per conseguenza, non può essere accolto il ricorso proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni contestate al deputato Gramazio, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente Tribunale di Roma, costituivano opinioni espresse dal deputato medesimo nell'esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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