Corte costituzionale

Sentenza n. 379/2003

Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 379

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
379/2003
Data di deposito
30 dicembre 2003
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:379

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV, n. 67), deliberazione della Camera dei deputati del 25 marzo 1999

Parametri

Massime

Massima n. 28146

Il ricorso proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - in relazione alla deliberazione del 25 marzo 1999 dichiarativa di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - può ritenersi ammissibile in quanto da esso si ricava in modo univoco l'indicazione delle attribuzioni di cui si lamenta la lesione.

Massima n. 28147

Spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni contestate a un proprio componente, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente Tribunale di Roma, costituivano opinioni espresse dal deputato medesimo nell'esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, nel caso di specie, non può dirsi estranea all'esercizio di funzioni parlamentari, come tali garantite dall'insindacabilità, l'interrogazione presentata alla Camera, alla quale si riferiva un comunicato diffuso alla stampa, ancorché l'atto del deputato, il cui contenuto non si discostava da quello proprio di un atto di ispezione parlamentare, sia risultato, al vaglio di ammissibilità da parte del Presidente, non idoneo ad avviare il procedimento ispettivo – per estraneità della materia trattata all'ambito della responsabilità governativa nei confronti del Parlamento –: legare indissolubilmente al vaglio positivo di ammissibilità la caratterizzazione dell'atto come esercizio di funzione parlamentare, e viceversa, significherebbe attribuire al Presidente della Camera un potere assoluto incidente su una prerogativa – quella della insindacabilità – che, benché indirizzata a rafforzare lo statuto dell'organo parlamentare, si riferisce pur sempre alla libertà di espressione di ogni singolo membro delle Camere. Per conseguenza, non può essere accolto il ricorso proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni contestate al deputato Gramazio, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente Tribunale di Roma, costituivano opinioni espresse dal deputato medesimo nell'esercizio di funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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