Corte costituzionale

Sentenza n. 375/2003

Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 375

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
375/2003
Data di deposito
30 dicembre 2003
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:375

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione Marche n. 41 del 14 luglio 1997
  • art. 14, legge della Regione Marche n. 41 del 14 luglio 1997
  • legge regionale n. 8 del 14 febbraio 2000
  • legge n. 8 del 14 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28141

La legge quadro sul turismo, da cui il rimettente trae il principio di unitarietà dell’impresa-agenzia di viaggi, è stata abrogata a far data dall’entrata in vigore del d.P.C.m. 23 settembre 2002. Essa, pertanto, è inidonea a fungere da parametro interposto.

Massima n. 28142

L’obbligo di una mera comunicazione, diversa dalla denuncia di inizio di attività prevista dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a rendere edotta la pubblica amministrazione dell’esistenza di una filiale che opera nell’ambito del proprio territorio non lede la libertà di iniziativa economica, non ponendo essa alcun vincolo alle scelte dell’impresa riguardo alla propria articolazione territoriale né può considerarsi onere procedimentale in grado di ostacolare la libera circolazione dei fattori produttivi e l’esercizio del diritto al lavoro (non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nei confronti della legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41 (modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8), artt. 5 e 14.

Massima n. 28143

Sono costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 41 e 120 della Costituzione – gli artt. 5 e 14 della legge della Regione Marche 14 luglio 1997, n. 41, come modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8, nella parte in cui prevedono l’obbligo per l’agenzia di viaggi che intenda aprire una filiale nel territorio della Regione Marche, di integrare il deposito cauzionale già versato in misura pari alla differenza, ove sussistente, con l’importo versato dalle agenzie autorizzate dalla medesima Regione ad esercitare la relativa attività. Tale obbligo, infatti, lede il diritto dell’impresa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacità produttiva e, nel contempo, grava l’impresa stessa di oneri economici aggiuntivi, ostacolando, così, la libera circolazione delle persone e delle cose, nonché l’esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 14 della legge regionale delle Marche 14 luglio 1997, n. 41 recante "Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo", come modificata dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 8 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra - alberghiere e alla legge regionale 14 luglio 1997, n. 41 sull'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo", nella parte in cui prevedono l'obbligo per l'agenzia di viaggi che intenda aprire una filiale nel territorio della Regione Marche, di integrare il deposito cauzionale già versato in misura pari alla differenza, ove sussistente, con l'importo versato dalle agenzie autorizzate dalla medesima Regione ad esercitare la relativa attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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