Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2003

Corte cost., sent. 5 febbraio 2003, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/2003
Data di deposito
5 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000
  • art. 2, comma 3, decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000
  • art. 78, comma 2, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
  • art. 78, comma 3, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
  • art. 78, comma 33, legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Parametri

  • art. 4, numero 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 97, Costituzione
  • titolo V, Parte II, Costituzione

Massime

Massima n. 27565

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sollevata in riferimento agli articoli 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 97 della Costituzione. La disposizione censurata, infatti, è venuta meno per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 346 del 2000, il quale, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, della Costituzione, ha, perciò stesso, perduto efficacia fin dall’inizio. – In termini, citata la sentenza n. 405/2000.

Massima n. 27566

Il ricorso proposto dalla Regione contro una disposizione legislativa statale in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) deve essere deciso alla stregua dei parametri costituzionali vigenti all’epoca, “non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento di quadro costituzionale operato con la legge costituzionale menzionata”.

Massima n. 27567

Le norme di cui all’art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - censurate nella parte in cui dispongono che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni possano stipulare sia le convenzioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sia ulteriori convenzioni in riferimento a “situazioni straordinarie” -, nel prevedere uno strumento di accordo bilaterale, non possono consentire alla Regione di ritenersi coinvolta suo malgrado in una situazione di utilizzazione dei propri uffici tale da compromettere la sua prerogativa di organizzarli in via autonoma. La convenzione prevista dalla norma impugnata non solo ha, infatti, la richiesta valenza di una “previa intesa” ma è, per di più, in sintonia con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, assicurando alla Regione piena possibilità di autonoma determinazione anche per quanto riguarda i possibili riflessi della convenzione medesima sulla finanza regionale. Né il solo dato della maggiore determinazione delle convenzioni “straordinarie”, rispetto a quelle “ordinarie”, comporta di per sé un più gravoso impegno degli uffici regionali, trattandosi di un elemento neutro rispetto alle modalità della loro gestione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 97 della Costituzione. – Sul principio secondo cui un “accordo” tra Stato e Regione interessata può essere ravvisabile anche nella forma della “previa intesa”, menzionata la sentenza n. 207/1996. – Sul principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in tema di utilizzo di personale regionale da parte dello Stato, citata la sentenza n. 393/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n.346 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua), sollevata, in riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all'art. 97 della Costituzione, con il ricorso n. 1 del 2001 proposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli artt. 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all'art. 97 della Costituzione, con il ricorso n. 14 del 2001 proposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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