Corte costituzionale
Sentenza n. 361/2003
Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 361/2003
- Data di deposito
- 19 dicembre 2003
- Data di decisione
- 10 dicembre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, comma 20, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28119
Riserva di decisione sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni – introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto – si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.
Massima n. 28120
Stante il parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, non può non riconoscersi al legislatore statale, nel campo della tutela della salute, il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare e, correlativamente, deve essergli riconosciuto il potere di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti. (Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, inserendosi, modificandola nella legge n. 584 del 1975, fissa regole uniformi contenenti divieti ed obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tutelare la salubrità dell’ambiente atmosferico in determinati luoghi e, per garantirne l’osservanza, commina sanzioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio nazionale, rivolte a rendere effettivamente osservati i divieti che essa stabilisce).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze