Corte costituzionale

Sentenza n. 361/2003

Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 361

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
361/2003
Data di deposito
19 dicembre 2003
Data di decisione
10 dicembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:361

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, comma 20, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28119

Riserva di decisione sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni – introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto – si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.

Massima n. 28120

Stante il parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, non può non riconoscersi al legislatore statale, nel campo della tutela della salute, il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare e, correlativamente, deve essergli riconosciuto il potere di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti. (Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, inserendosi, modificandola nella legge n. 584 del 1975, fissa regole uniformi contenenti divieti ed obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tutelare la salubrità dell’ambiente atmosferico in determinati luoghi e, per garantirne l’osservanza, commina sanzioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio nazionale, rivolte a rendere effettivamente osservati i divieti che essa stabilisce).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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