Corte costituzionale

Sentenza n. 360/2003

Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
360/2003
Data di deposito
19 dicembre 2003
Data di decisione
10 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:360

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28136

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Il differimento di efficacia delle variazioni di indirizzo, ai fini delle notificazioni da effettuarsi da parte dell'amministrazione finanziaria, pur legittimo in linea di principio – in quanto previsto dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, per agevolare l'attività dei relativi uffici ed assicurare una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori –, va, infatti, tuttavia, contenuto entro limiti tali da non pregiudicare, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, l'esercizio del suo diritto di difesa: pregiudizio certo quando stabilito, come nella specie, per un periodo di tempo non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione dell'atto davanti alle commissioni tributarie. – Sull'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa, ricordata la sentenza n. 346/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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