Corte costituzionale
Sentenza n. 359/2003
Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 359/2003
- Data di deposito
- 19 dicembre 2003
- Data di decisione
- 10 dicembre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:359
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio n. 16 del 11 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28117
Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16, poiché non si ravvisano elementi di genericità e di incertezza nelle censure tali da non consentire l’individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. Il ricorso, infatti, riguarda una legge nel suo insieme con contenuto specifico ed omogeneo e precisa che i vizi denunciati non possono non estendersi all’intero corpo normativo.
Massima n. 28118
E’ costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere l) e g), e terzo comma della Costituzione, la legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 che disciplina il fenomeno del c.d. ‘mobbing’, poiché il legislatore regionale, nel fornire la definizione di ‘mobbing’; nel dare un’esemplificazione di fattispecie in cui può concretizzarsi il comportamento vessatorio nei confronti del lavoratore dipendente, nell’individuare, in linea astratta, fattispecie penalmente rilevanti ovvero nel considerare le conseguenze dei comportamenti su indicati sotto il profilo del danno subito dal lavoratore, intervenendo in ambiti di potestà normativa concorrente, non si limita ad operare, con propri atti normativi, anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle conseguenze, ma, detta norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali, la cui competenza è riservata allo Stato. Invero, l’erroneo presupposto su cui si fonda l’intera legge è quello secondo cui le Regioni, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale, abbiano in via provvisoria poteri illimitati nel legiferare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze