Corte costituzionale

Sentenza n. 353/2003

Corte cost., sent. 12 dicembre 2003, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
353/2003
Data di deposito
12 dicembre 2003
Data di decisione
27 novembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:353

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Piemonte n. 25 del 24 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28116

E’ costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, la legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2001, n. 25, che regolamenta le pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione “nell’ottica del pluralismo scientifico e delle libertà di scelta da parte del paziente” di un registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali (art. 1), nonché la costituzione di una Commissione permanente presso l’Assessorato regionale alla sanità (art. 3), con compiti di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti deputati alla formazione degli operatori, di verifica del possesso, a seguito di apposita prova teorico-pratica, dei requisiti occorrenti alla iscrizione in un apposito registro regionale (art. 4), ed, altresì, di verifica nel periodo transitorio, di idoneità degli operatori, già esercenti sul territorio regionale tali pratiche non convenzionali, ai fini dell’iscrizione in tale registro (art. 7) fino a quanto lo Stato non individua e definisca le varie figure professionali sanitarie. Infatti, posto che la disciplina in materia di professioni sanitarie costituisce, ai sensi dell’art. 117, 3° comma, della Costituzione, oggetto della potestà legislativa concorrente – l’intervento del legislatore regionale, nel caso di specie, deve rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Tale principio, infatti, deve valere anche nel caso di nuove pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali, poiché la legge impugnata viene ad incidere su aspetti essenziali della disciplina degli operatori sanitari. - V. citate sentenze nn. 82/1997; 201/2003 e 282/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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