Corte costituzionale
Sentenza n. 350/2003
Corte cost., sent. 5 dicembre 2003, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 350/2003
- Data di deposito
- 5 dicembre 2003
- Data di decisione
- 24 novembre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:350
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-ter, comma 1, lettera a), legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 28113
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di 'handicap' totalmente invalidante. La norma censurata, infatti, prevedendo, in contrasto con il principio di ragionevolezza, un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare – nel quadro del particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole – l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di 'handicap' accertato come totalmente invalidante, determina un trattamento difforme rispetto a situazioni analoghe ed equiparabili tra loro: quella, cioè, della madre di un figlio incapace perché minore di anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno fisica, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di età inferiore agli anni dieci. – Relativamente alla possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli, richiamata la sentenza n. 215/1990. – In tema di detenzione domiciliare come modalità meno afflittiva di esecuzione della pena, citata la sentenza n. 165/1996. – Sulla congruità della detenzione domiciliare rispetto alle ordinarie finalità rieducative e di reinserimento sociale della pena, richiamate le sentenze n. 422/1999 e n. 532/2002. – Sul principio secondo il quale la socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di 'handicap', intesa nella accezione più ampia di salute psico-fisica, ricordate le sentenza n. 215/1987, n. 167/1999, n. 226/2001 e n. 467/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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