Corte costituzionale
Sentenza n. 345/2003
Corte cost., sent. 28 novembre 2003, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/2003
- Data di deposito
- 28 novembre 2003
- Data di decisione
- 24 novembre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 28095
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui limita l’agevolazione fiscale ai fini ICI solo agli immobili di interesse storico o artistico appartenenti a “privati proprietari” ai sensi dell’art. 3 della legge 1°giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, con esclusione di quelli appartenenti ad enti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all’art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. La distinzione delle fattispecie di immobili sopra individuate non è tale da giustificare un diverso trattamento fiscale. Essa, pertanto, rappresenta un discrimine manifestamente irragionevole rispetto all’applicazione di un beneficio fiscale, che trova il suo fondamento oggettivo nella peculiarità del regime giuridico dei beni di cui si tratta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ora art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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