Corte costituzionale

Sentenza n. 331/2003

Corte cost., sent. 7 novembre 2003, n. 331

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
331/2003
Data di deposito
7 novembre 2003
Data di decisione
27 ottobre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:331

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002
  • art. 3, comma 12, lettera a), legge della Regione Lombardia n. 4 del 6 marzo 2002
  • legge della Regione Lombardia n. 12 del 10 giugno 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28010

E’ inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della Regione Lombardia, perché avvenuta con atto depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dal deposito del ricorso, stabilito dall’art. 23, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 28011

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, viene trattata separatamente da altre questioni sollevate con il medesimo ricorso, rispettivamente sull’art. 1, comma 3, lettera b) (in tema di funzioni attribuite al Corpo forestale regionale) e sull’art. 1, comma 4 (in tema di cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale), già decise con le sentenze n. 313 e 201 del 2003.

Massima n. 28012

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, l’art. 3, comma 12, lettera a) della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di aree “sensibili” (asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze). Infatti, pur riconoscendo alla competenza regionale la determinazione dei criteri localizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, tuttavia, in tale concetto non possono ricondursi divieti come quello in esame, poiché esso potrebbe rendere, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni e trasformarsi così da “criteri di localizzazione” in “limitazioni alla localizzazione”, aventi, cioè, natura diversa da quella consentita dalla citata legge n. 36 del 2001.

Massima n. 28013

La legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 non eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione”, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera d), numero 1 e dell’art. 8, comma 1, lettera e) della legge quadro n. 36 del 2001, spetta alle Regioni, poiché, pur vietando la installazione di impianti di telecomunicazioni e per la radiotelevisione “in corrispondenza” delle aree “sensibili”, comporta la possibilità di una sempre fattibile localizzazione alternativa e, quindi, non è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa. - V. sentenza citata n. 307/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4], sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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