Corte costituzionale
Sentenza n. 327/2003
Corte cost., sent. 30 ottobre 2003, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 327/2003
- Data di deposito
- 30 ottobre 2003
- Data di decisione
- 16 ottobre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Marche n. 32 del 11 dicembre 2001
- art. 4, comma 2, lettera d), legge della Regione Marche n. 32 del 11 dicembre 2001
- art. 12, comma 1, lettera e), legge della Regione Marche n. 32 del 11 dicembre 2001
- art. 4, comma 1, lettera a), legge della Regione Marche n. 32 del 11 dicembre 2001
- art. 5, comma 1, ultimo periodo, legge della Regione Marche n. 32 del 11 dicembre 2001
- art. 7, comma 1, legge della Regione Marche n. 32 del 11 dicembre 2001
- art. 9, comma 5, legge della Regione Marche n. 32 del 11 dicembre 2001
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 108, comma 1, lettera a) numero 2, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 108, comma 1, lettera a) numero 3, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 108, comma 1, lettera a) numero 1, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 5, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Massime
Massima n. 27990
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità per genericità delle censure dedotte, avanzata dalla Regione Marche, poiché le doglianze formulate dall’Avvocatura dello Stato, nel ricorso con cui vengono impugnati gli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5 e 12, comma 1, lett. e) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, sono riferite a disposizioni di legge e a casi ben individuati.
Massima n. 27991
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché tale omissione non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, rimanendo tali limiti vincolanti e dovendosi valutare in concreto se essi siano stati violati dal contenuto normativo delle disposizioni censurate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e delle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Massima n. 27992
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché tale omissione non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, rimanendo tali limiti vincolanti e dovendosi valutare in concreto se essi siano stati violati dal contenuto normativo delle disposizioni censurate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera d) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Massima n. 27993
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché tale omissione non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, rimanendo tali limiti vincolanti e dovendosi valutare in concreto se essi siano stati violati dal contenuto normativo delle disposizioni censurate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Massima n. 27994
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, agli indirizzi nazionali, come previsto dalle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione delle norme costituzionali, poiché la disposizione censurata non esclude che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati in materia dal Governo, tanto più che essi risultano elaborati d’intesa con le stesse Regioni e gli enti locali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Massima n. 27995
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, agli indirizzi nazionali, come previsto dalle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione delle norme costituzionali, poiché la disposizione censurata non esclude che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati in materia dal Governo, tanto più che essi risultano elaborati d’intesa con le stesse Regioni e gli enti locali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Massima n. 27996
Il potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, previsto dall’art. 7, comma 1, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, riguardando gli eventi calamitosi fronteggiabili con l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria e non di eventi straordinari, per il quale è previsto il potere di ordinanza del Governo, non eccedendo la competenza della Regione, non lede la competenza statale in materia di ordinanze di urgenza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma della Costituzione e alla norma interposta contenuta nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Massima n. 27997
Risponde al principio di leale collaborazione, e non è rilevabile alcuna lesione di attribuzioni, che lo Stato fornisca alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della protezione civile, di cui sia in possesso; né assume rilievo l’omissione, da parte della normativa regionale, del riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, atteso che la Regione, nell’attività di trattamento dei dati stessi, è tenuta al rispetto delle norme che li regolano. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. - V. sentenza citata n. 412/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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