Corte costituzionale
Sentenza n. 325/2003
Corte cost., sent. 30 ottobre 2003, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 325/2003
- Data di deposito
- 30 ottobre 2003
- Data di decisione
- 16 ottobre 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, lettera b) -recte: lett. a)-, legge n. 233 del 2 agosto 1990
- art. 16, comma 1, lettera a), legge n. 233 del 2 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27987
L’errore incorso nella indicazione della disposizione censurata contenuto solo nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, essendo frutto di mero errore materiale, non è di ostacolo alla individuazione della norma rispetto alla quale viene sollevata la questione di legittimità costituzionale, poiché la stessa ordinanza di rinvio consente la chiara individuazione della norma stessa.
Massima n. 27988
Stante la scelta legislativa, non contestata dal rimettente, di prevedere diverse gestioni previdenziali per i settori di lavoro autonomo e la garanzia costituita dalla considerazione unitaria dei periodi contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, la diversità del trattamento conseguente all’applicazione del sistema pro-rata si giustifica in ragione dell’esistenza di due diverse gestioni previdenziali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, che risponde all’esigenza di preservare gli equilibri finanziari, senza far ricadere sulle gestioni stesse un onere più gravoso di quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo. Pertanto, non è fondata la questione si legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lett. a) della legge 2 agosto 1990, n. 233, sollevata dal tribunale di Genova in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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