Corte costituzionale

Sentenza n. 306/2003

Corte cost., sent. 3 ottobre 2003, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
306/2003
Data di deposito
3 ottobre 2003
Data di decisione
1° ottobre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:306

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 2, numero 7, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951

Parametri

Massime

Massima n. 28127

Non è implausibile l’interpretazione del giudice remittente, secondo cui l’art. 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 permangono ma sono regolate secondo la legge statale n. 154 del 1981 in quanto ciò significa, ove vi sia una coincidenza fra le fattispecie della legge regionale e quelle della legge statale relative a situazioni di incompatibilità, "la trasformazione di cause di ineleggibilità, previste dalla legge regionale n. 29 del 1951 in cause di incompatibilità", ma anche la permanente vigenza delle residue clausole di ineleggibilità previste dalla legge regionale, "come, tra le altre, quella prevista dall' art. 8, secondo comma, n. 7, della stessa legge".

Massima n. 28128

Va respinta la eccezione di irrilevanza di questione avente ad oggetto norma riferita ai "capi servizio degli uffici statali che svolgono attività nella regione" avendo il remittente non implausibilmente motivato circa la riferibilità di tale previsione ai dirigenti delle strutture periferiche dell’I.N.A.I.L.

Massima n. 28129

In ordine al problema della sufficiente determinatezza della fattispecie di ineleggibilità prevista dalla disposizione legislativa della Regione Siciliana (art. 8, secondo comma, n. 7, della legge 20 marzo 1951, n. 29), censurata nella parte in cui prevede la ineleggibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale dei "capi servizio... degli uffici statali che svolgono attività nella regione", va considerato che la nozione di "capo servizio... degli uffici statali", già corrispondente nei lavori preparatori della legge n. 29 del 1951 alla nozione di "alti funzionari", è stata successivamente integrata da una produzione normativa che ha definito analiticamente i poteri e le responsabilità della dirigenza amministrativa nella pubblica amministrazione statale ed in molti enti pubblici statali. A questo riguardo, le norme organizzative che denominano come "servizi" alcune strutture amministrative o che addirittura così definiscono le unità organizzative fondamentali nonché le norme che ormai in molti settori amministrativi ed in molti enti pubblici definiscono le principali strutture amministrative e la preposizione ad esse di dirigenti possono permettere un'applicazione di disposizioni come quella impugnata in conformità alla necessità che disposizioni concernenti le cause di ineleggibilità siano riferite o riferibili a categorie precisamente circoscritte, fermo restando che la valutazione della applicabilità nel caso singolo della causa di ineleggibilità è riservata all'apprezzamento dell'organo giudicante. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale Siciliana) e successive modificazioni, sollevata dalla Corte di cassazione, prima Sezione civile, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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