Corte costituzionale

Sentenza n. 304/2003

Corte cost., sent. 1° ottobre 2003, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
304/2003
Data di deposito
1° ottobre 2003
Data di decisione
25 settembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, come modificato, legge n. 217 del 30 luglio 1990
  • legge n. 134 del 29 marzo 2001
  • art. 96, comma 1, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28121

Ove l’ordinanza di rigetto dell’istanza di estinzione della pena sia impugnata con ricorso per cassazione per inosservanza della norma che impone al giudice di provvedere, a pena di nullità assoluta, nei dieci giorni dalla presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la questione di costituzionalità relativa a tale norma è pregiudiziale alla decisione che il giudice di sorveglianza deve assumere in ordine alla richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza stessa, atteso che la soluzione della questione di costituzionalità influisce sulla verifica (che lo stesso giudice di sorveglianza è chiamato a compiere) circa l’esistenza del 'fumus boni iuris' del ricorso per cassazione, mentre è ininfluente che la pronuncia del giudice delle leggi finisca per incidere anche sul giudizio di legittimità (Reiezione di eccezione di irrilevanza formulata dalla difesa erariale).

Massima n. 28122

La questione di legittimità costituzionale deve intendersi trasferita quando la disposizione censurata, al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione, sia stata trasfusa in altra disposizione di legge (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia: art. 96, comma 1, n. 113/2002) con alcune modificazioni non rilevanti in ordine alla questione sollevata dal giudice 'a quo'.

Massima n. 28123

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 nella parte in cui sanziona con la nullità assoluta ed insanabile la mancata decisione, da parte del giudice adito, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro i dieci giorni dalla sua presentazione fuori udienza. Infatti, il testo originario dell'art. 6 della legge n. 217 del 1990 che si limitava a prevedere il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza stabilire alcuna conseguenza sull'inosservanza del termine determinava, protraendo una situazione di incertezza, una lesione del diritto di difesa dell'interessato poiché la tardiva pronuncia sull'ammissibilità precludeva all'istante, in condizioni di indigenza, il ricorso a tutta una serie di strumenti difensivi. Con le modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2001, l'inosservanza del termine è stata sanzionata, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p., con la nullità assoluta degli atti compiuti successivamente al decorso del termine stesso e tale previsione, trasfusa nell'art. 96 del d.lgs. n. 113 del 2002, esclude l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificato dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), trasfuso nell'art. 96, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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