Corte costituzionale

Sentenza n. 300/2003

Corte cost., sent. 29 settembre 2003, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/2003
Data di deposito
29 settembre 2003
Data di decisione
24 settembre 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:300

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 218 del 30 luglio 1990
  • decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990
  • legge n. 474 del 30 luglio 1994
  • legge n. 461 del 23 dicembre 1998
  • decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999
  • art. 11, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • decreto-legge n. 332 del 31 maggio 1994
  • art. 11, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • art. 11, comma 14, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27914

Essendo state impugnate dalle regioni ricorrenti numerose disposizioni della legge finanziaria 2002, viene separata, per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione concernente le fondazioni bancarie da quella delle altre questioni, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

Massima n. 27915

Le fondazioni di origine bancaria, secondo la legislazione vigente, hanno natura di persona giuridica privata senza fini di lucro e non sono più elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio; la loro disciplina, dunque, rientra nella materia dell'"ordinamento civile" che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione, assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sull'erroneo assunto che le norme della legge statale censurate intervengano con norme di dettaglio in una materia - quella delle "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. - Sulle fondazioni di origine bancaria e sulla loro perdurante qualificazione quali enti creditizi nel sistema delineato dal d.lgs. n. 356 del 1990, v. citate sentenze n. 163/1995, n. 341 e 342/2001. - Sulla successiva collocazione delle fondazioni tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali", v. citata sentenza n. 50/1998.

Massima n. 27916

Le fondazioni di origine bancaria, in esito al processo di trasformazione e riorganizzazione del settore bancario avviato a partire dal 1990, hanno oggi la natura di persona giuridica privata, sicché la loro disciplina rientra nella materia dell'"ordinamento civile", attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non nella materia "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale" riconducibile alla competenza legislativa concorrente. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui riconosce potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza, sollevata per assunta lesione della potestà regolamentare delle Regioni nelle materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato. - Sulle fondazioni di origine bancaria e sulla loro perdurante qualificazione quali enti creditizi nel sistema creditizio delineato dal d.lgs. n. 356 del 1990, v. citate sentenze n. 163/1995, n. 341 e 342/2001. - Sulla successiva collocazione delle fondazioni tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali", v. citata sentenza n. 50/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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