Corte costituzionale
Sentenza n. 296/2003
Corte cost., sent. 26 settembre 2003, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 296/2003
- Data di deposito
- 26 settembre 2003
- Data di decisione
- 22 settembre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 20 del 5 agosto 2002
- legge n. 285 del 9 ottobre 2000
- art. 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 15, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 24, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 17, comma 10, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 17, comma 16, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 2, legge della Regione Piemonte n. 20 del 5 agosto 2002
- art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953
- art. 4, legge della Regione Piemonte n. 20 del 5 agosto 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27900
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esonero dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dai relativi oneri contabili, a decorrere dall'anno 2001. Infatti la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella esclusiva competenza dello Stato - non essendo essa "tributo proprio della regione" né oggetto di legislazione concorrente - e, dunque, la deroga in tema di soggetti passivi introdotta dalla legge regionale risulta lesiva di tale esclusiva competenza.
Massima n. 27901
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di disporre esenzioni.
Massima n. 27902
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che proroga di un anno, quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, il termine di prescrizione triennale. Infatti la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non ha alcun potere di modificare i termini di prescrizione dell'accertamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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