Corte costituzionale

Sentenza n. 266/2003

Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:266

Norme oggetto del giudizio

  • art. 116, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • art. 117, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27877

La norma di cui all’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è stata trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato: vi si prevede, infatti, un meccanismo di anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato stesso è tenuto a recuperare – indipendentemente dai profili di aleatorietà che detto recupero possa presentare in concreto – nei confronti dell’assistito, sia non abbiente – per il quale opera l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, dotato di apposita copertura finanziaria –, sia abbiente – per il quale non v’é ragione di postulare una presunzione di non solvibilità –. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Massima n. 27878

Rigetto della richiesta di estensione di illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto disciplina la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile. L’accertata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del medesimo decreto legislativo n. 113 del 2002 rende, infatti, non configurabile l’applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, esimendo la Corte dall’esame di detta ulteriore questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Venezia - sezione IV penale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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