Corte costituzionale

Sentenza n. 264/2003

Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, legge n. 19 del 7 febbraio 1990
  • art. 31, regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946

Parametri

Massime

Massima n. 27848

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e dell'art. 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 nella parte in cui non prevedono un termine di durata massima della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio del magistrato ordinario discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale. Infatti, nonostante sia auspicabile un riordino legislativo dell’intera materia, non sussistono motivi per discostarsi dai presupposti su cui si fonda la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali la necessità di un termine rigido di durata massima della misura cautelare vale solo nei casi in cui essa non sia adottata in base ad una autonoma valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine ai presupposti di fatto e alla sussistenza delle esigenze cautelari. - Sulla fissazione di una ragionevole durata massima della misura cautelare, qualora la misura stessa si colleghi esclusivamente, come effetto “automatico”, alla pendenza di un procedimento penale v. sentenze, richiamate, n. 766/1988, n. 595/1990, n. 239/1996, n. 447/1995, n. 206/1999, n. 454/2000, n. 145/2002. - Sulla permanenza del potere dell’amministrazione di ricorrere alla sospensione discrezionale dalle funzioni per motivi non più basati sulla pendenza di un procedimento penale bensì sulla cognizione dell’illecito disciplinare e sull’apprezzamento in concreto delle esigenze cautelari v. sentenze, richiamate, n. 447/1995, n. 206/1999, ordinanza n. 278/1999 ed, anche, sentenza n. 454/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e dell'art. 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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