Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2003
Corte cost., sent. 4 febbraio 2003, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2003
- Data di deposito
- 4 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 358, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- legge n. 286 del 3 aprile 1961
- decreto ministeriale n. 209 del 27 febbraio 1996
- direttiva CEE n. 12 del 17 marzo 1997
- direttiva CEE n. 432 del 26 giugno 1964
- art. 16, decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 8, legge n. 128 del 24 aprile 1998
Massime
Massima n. 27540
Il decreto legislativo n. 196 del 1999 (attuativo di direttiva comunitaria relativa a problemi di polizia sanitaria), nell’aumentare l’entità delle sanzioni, previste dall’ art. 358 del r.d. n. 1265 del 1934, concernenti la violazione delle norme sulla composizione delle bevande analcoliche è conforme sia alle finalità della legge delega (art. 8 della legge n. 128 del 1998) di addivenire ad un sistema sanzionatorio complessivo in cui le norme interne e le norme comunitarie si integrino in maniera piena nell’ordinamento nazionale sia al vincolo posto nei criteri e principi direttivi di “evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare”; ciò che esclude la richiesta possibilità di scindere il trattamento sanzionatorio concernente le bevande analcoliche a seconda dell’origine comunitaria o nazionale dell’infrazione. Peraltro, la visione unitaria del sistema delle sanzioni interne risponde ad esigenze di chiarezza e pronta conoscibilità delle conseguenze che le violazioni delle norme sulla composizione delle bevande comportano non senza dire che, in materia, la normativa interna ha, autonomamente, introdotto un regime di maggiore garanzia per la salute pubblica e per i consumatori fissando la percentuale minima di succo che consente l’uso dei coloranti nella preparazione delle bevande analcoliche con denominazione di fantasia, previsione, questa, complementare ad altra di derivazione comunitaria, che non stabilisce limite alcuno. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.1996, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze