Corte costituzionale
Sentenza n. 242/2003
Corte cost., sent. 15 luglio 2003, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 16 del 3 luglio 2002
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera a), Costituzione
- art. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 15 gennaio 1987
- art. 117, comma 9, Costituzione
Massime
Massima n. 27959
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 per carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari cui l’atto introduttivo del giudizio sulle leggi promosso in via d’azione – analogamente all’atto introduttivo del giudizio incidentale – deve soddisfare. - V. sentenze citate nn. 384/1999; 85/1990 e 261/1995.
Massima n. 27960
L’art. 48 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, limitandosi soltanto a prevedere l’attribuzione al Presidente della Regione del potere di stipulare intese con la Slovenia e con l’Austria, finalizzate al coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, al di là dell’inesatto ‘nomen iuris’ adottato (“intese” in luogo di “accordi”, come indicato dall’art. 117, nono comma, della Costituzione per gli atti regionali stipulati con altri Stati), non incide in alcun modo sui limiti costituzionali evocati; né, peraltro, la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” dispone alcunché in ordine alle competenze interne agli ordinamenti delle singole regioni per la stipula di tali accordi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, agli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, nono comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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