Corte costituzionale
Sentenza n. 240/2003
Corte cost., sent. 15 luglio 2003, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 240/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:240
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 8, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 27856
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevate in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. I fallimenti di cui ai giudizi 'a quibus' devono, infatti, ritenersi dichiarati d'ufficio, dal momento che i procedimenti autonomamente promossi dai creditori non risultano formalmente riuniti a quelli promossi d'ufficio, nonostante il riferimento alle istanze dei creditori cui nelle sentenze dichiarative si fa irritualmente cenno. D'altra parte, l'illegittimità della dichiarazione officiosa risulta dedotta dalle società fallite con l'opposizione alla sentenza dichiarativa e non deve affatto intendersi preclusa in sede di appello in quanto, come eccepito, avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione ex art. 18 della legge fallimentare.
Massima n. 27857
La norma di cui all'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale – non confligge con la denunciata norma della Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore riconoscere al giudice il previsto potere di iniziativa officiosa per la dichiarazione di fallimento ovvero disporre che il giudice riferisca in ogni caso dell'insolvenza, perché si attivi, al pubblico ministero. L'iniziativa officiosa, infatti, prevista in ragione di peculiari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, non lede, di per sé, il principio di imparzialità-terzietà del giudice, quando il procedimento è strutturato in modo che, ad onta dell'officiosità dell'iniziativa, il giudice conservi – come nella specie – il fondamentale requisito di soggetto 'super partes' ed equidistante rispetto agli interessi coinvolti. Così come, dunque, si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale ogni ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento intervenga a conclusione di un procedimento comunque avviato da soggetto diverso dal giudice decidente, così anche non può dubitarsi che il tribunale, procedendo d'ufficio, agisca non come attore, ma nella sua veste giurisdizionale e che solo all'esito della successiva attività istruttoria, da espletarsi nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del principio del contraddittorio, possa pervenirsi all'accertamento dei presupposti del fallimento. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. - Sull'orientamento secondo cui eccezioni alla "regola 'ne procedat iudex ex officio' non importano lesione del principio della imparzialità del giudice", citate le sentenze n. 17/1965; n. 123/1970; n. 148/1996. - Sulla legittimità costituzionale e sul ripristino di iniziative officiose, citate, rispettivamente, la sentenza n. 133/1993; e le sentenze n. 41/1985 e n. 46/1995. - Relativamente al ripetuto riferimento al principio di imparzialità-terzietà come connaturale alla funzione giurisdizionale, menzionate le sentenze n. 93/1965; n. 41/1985; n. 148/1996; n. 351/1997; n. 363/1998. - Sul novellato art. 111 della Costituzione come non introduttivo di alcuna sostanziale innovazione o accentuazione del principio di imparzialità-terzietà del giudice, menzionate le ordinanze n. 75 e n. 168/2002. - Sull'applicabilità del principio di imparzialità-terzietà a qualunque tipo di procedimento, con le peculiarità proprie di ciascuno, citata la sentenza n. 387/1999. - Sul giudice che non necessariamente agisca e appaia come l'attore del procedimento sul quale giudica, mantenendo la propria veste giurisdizionale e quindi 'super partes', citata la sentenza n. 148/1996. - Sulle prevalenti finalità pubblicistiche della procedura fallimentare, ricordate le sentenze n. 141 e n. 142/1970; n. 110/1972; n. 148/1996. - In tema di periodica trasmissione dell'elenco dei protesti, di cui all'art. 13 della legge fallimentare, come acquisizione di un elemento istruttorio, citata l'ordinanza n. 411/2002.
Massima n. 27858
La norma di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – censurata, in riferimento al principio costituzionale dell'imparzialità-terzietà del giudice, in quanto prevede che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento anziché al pubblico ministero presso detto tribunale – si sottrae alla censura d'incostituzionalità. Non è, infatti, revocabile in dubbio che in questa ipotesi si è in presenza di una 'notitia decoctionis' non soltanto formalizzata ma acquisita 'ab externo', sicché è escluso in radice che il tribunale, chiamato ad accertare con pienezza di poteri l'esistenza dei presupposti (soggettivo e oggettivo) che altro giudice, investito come tale di un procedimento giurisdizionale, si è limitato a sommariamente delibare, possa assumere, anche solo apparentemente la veste di attore. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e degli articoli 6 e 8 del medesimo regio decreto, sollevate, in riferimento entrambe all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente dalla Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di Saluzzo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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