Corte costituzionale
Sentenza n. 233/2003
Corte cost., sent. 11 luglio 2003, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 233/2003
- Data di deposito
- 11 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:233
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27840
Una corretta valutazione del rapporto di pregiudizialità tra due questioni di legittimità costituzionale qualificate nell’ordinanza di rimessione, rispettivamente, come principale e subordinata induce ad invertire l’ordine di trattazione seguito dal rimettente, individuando come logicamente preliminare, e prioritariamente esaminanda, la questione proposta in via subordinata.
Massima n. 27841
L’art. 2059 del codice civile deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad una astratta fattispecie di reato – stante il principio di parità delle giurisdizioni, definitivamente consacrato nell’art. 75 del codice di procedura penale – è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione sulla base di un’opposta interpretazione.
Massima n. 27842
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe una irragionevole limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi preveduti dalla legge. Il superamento del dubbio di legittimità costituzionale conseguente ad una lettura della norma contraria a quella prospettata dal rimettente rende, infatti, concretamente possibile, nel giudizio principale, la tutela risarcitoria dei danneggiati e, perciò, priva di rilevanza la relativa questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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