Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2003

Corte cost., sent. 4 luglio 2003, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2003
Data di deposito
4 luglio 2003
Data di decisione
19 giugno 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
  • articolo unico, decreto legislativo n. 247 del 19 luglio 1993
  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 361 del 28 agosto 1995
  • legge n. 437 del 27 ottobre 1995
  • art. 1, decreto legislativo n. 254 del 10 maggio 1996
  • legge n. 365 del 11 luglio 1996
  • art. 12, comma 3, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
  • art. 25, decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993
  • legge n. 30 del 28 febbraio 1997
  • art. 39, comma 17, legge n. 449 del 21 dicembre 1997
  • art. 56, nel testo introdotto, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 25, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27831

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, secondo "diritto vivente", precluderebbe l'adeguamento del trattamento economico del dipendente nei casi di adibizione a mansioni superiori. Il rimettente non ha, infatti, adempiuto all'obbligo di esprimere con congrua motivazione la propria opinione sul contenuto della norma che intendeva censurare, né ha optato per l'adozione di un'interpretazione diversa da quella seguita dall'indirizzo giurisprudenziale ritenuto prevalente. Né risulta convincente la stessa motivazione sulla esistenza e la definizione del "diritto vivente", essendosi omesso di considerare non irrilevanti differenze negli orientamenti giurisprudenziali. - Sull'impossibilità di argomentare, ex art. 33 in questione, sul caso eccezionale di destinazione del pubblico dipendente a mansioni superiori, citate le ordinanze n. 349/2001 e n. 100/2002, sulla scia di un orientamento già espresso in ordinanze n. 289 e n. 347/1996.

Massima n. 27832

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale a) dell'art. unico del decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247; b) dell'art. 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; c) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437; d) dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1996, n. 365; e) dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30; f) dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, differendo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avrebbero ritardato l'introduzione dell'obbligo di corrispondere ai dipendenti pubblici le differenze retributive in caso di svolgimento di funzioni superiori, conservando efficacia all'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, che invece sanciva, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il relativo divieto. Tacendo, infatti, completamente sulle specifiche circostanze di fatto in cui le mansioni superiori sarebbero state svolte e, dunque, sulla ricorrenza in concreto dei requisiti indicati nel predetto art. 57 e affermando che, in realtà, tale disposizione avrebbe introdotto nell'ordinamento il generale obbligo di retribuire le mansioni superiori in modo differenziato, il rimettente si fonda su un'interpretazione di detta disposizione che trascura il dato letterale: anziché censurare la norma sotto il profilo della limitazione alle due previste ipotesi, egli dà, così, per scontata, attraverso una assiomatica affermazione, la propria lettura della norma, della quale chiede alla Corte di dare conferma. - Sull'estraneità alla logica del giudizio incidentale della finalità di chiedere alla Corte, da parte del giudice 'a quo', conferma della propria lettura di una norma, menzionata l'ordinanza n. 215/2001.

Massima n. 27833

Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui esclude che il lavoratore abbia titolo all'attribuzione del trattamento differenziale sino all'introduzione di norme contrattuali attuative. La motivazione che sorregge la prospettazione della questione è, infatti, non pertinente, essendo incongruo affermare che per quest'ultima valgono le stesse ragioni addotte per denunciare la legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno differito l'entrata in vigore dell'art. 57 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); dell'art. unico del decreto legislativo 19 luglio 1993 n. 247 (Disposizioni correttive dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori); dell'art. 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego); dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437; dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254 (Differimento del termine di applicazione stabilito dall'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori), convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1996, n. 365; dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30; dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); dell'art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal TAR. per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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