Corte costituzionale
Sentenza n. 226/2003
Corte cost., sent. 4 luglio 2003, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/2003
- Data di deposito
- 4 luglio 2003
- Data di decisione
- 19 giugno 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 2, legge della Regione Puglia n. 7 del 21 maggio 2002
- art. 18, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
Parametri
- art. 23, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 117, comma 2, lettera s, Costituzione
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 9, direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979
Massime
Massima n. 27866
Il deposito tardivo, in quanto effettuato oltre il termine previsto dalle norme integrative, dell'atto di intervento in giudizio, comporta l'inammisibilità dell'intervento nel presente giudizio dell'Associazione italiana 'World Wide Fund for Nature' - 'Onlus' .
Massima n. 27867
Il ricorso in via principale del Governo avverso la legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 ancorché succinto, permette di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità. Di conseguenza non può essere accolta l'ecezione di inammissibilità per insufficiente motivazione prospettata dalla resistente Regione Puglia. V. in tal senso, il richiamo all'ordinanza allegata alla sentenza n. 536/2002 e alla sentenza n. 507/2000.
Massima n. 27868
È costituzionalmente illegittimo l'art. 38, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, in quanto protrae il prelievo venatorio oltre il termine previsto dalla legge dello Stato n. 157 del 1992, con ciò contravvenendo all'esigenza di uno 'standard' di tutela uniforme nell'intero territorio nazionale dell'ambiente e dell'ecosistema - per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione richiede l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale - venendo così ad incidere sulla disciplina delle modalità di caccia che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. - V. richiamo alla sentenza n. 536/2002, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sui limiti agli interventi regionali in materia di caccia, nonché alla sentenza n. 323/1998, per analoga dichiarazione di incostituzionalità.
Massima n. 27869
Alla luce di quanto già affermato nella giurisprudenza pregressa in materia di delimitazione temporale del prelievo venatorio, non sussistono i presupposti per sollevare - in accoglimento della richiesta avanzata dalla resistente Regione Puglia - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, in conformità con la normativa comunitaria, determina i periodi di caccia ponendo il divieto di attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio: diversamente da quanto opina la Regione Puglia (richiamando la sentenza n. 536/2002), non ricorrono, infatti, nella specie le condizioni dettate dalla direttiva comunitaria, perché a livello regionale eventuali deroghe agli standards minimi di tutela fissati nella legislazione statale, sono consentite soltanto per la salvaguardia degli interessi generali. - V. sentenze citate nn. 169/1999 e 168/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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