Corte costituzionale

Sentenza n. 226/2003

Corte cost., sent. 4 luglio 2003, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/2003
Data di deposito
4 luglio 2003
Data di decisione
19 giugno 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 2, legge della Regione Puglia n. 7 del 21 maggio 2002
  • art. 18, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 27866

Il deposito tardivo, in quanto effettuato oltre il termine previsto dalle norme integrative, dell'atto di intervento in giudizio, comporta l'inammisibilità dell'intervento nel presente giudizio dell'Associazione italiana 'World Wide Fund for Nature' - 'Onlus' .

Massima n. 27867

Il ricorso in via principale del Governo avverso la legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 ancorché succinto, permette di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità. Di conseguenza non può essere accolta l'ecezione di inammissibilità per insufficiente motivazione prospettata dalla resistente Regione Puglia. V. in tal senso, il richiamo all'ordinanza allegata alla sentenza n. 536/2002 e alla sentenza n. 507/2000.

Massima n. 27868

È costituzionalmente illegittimo l'art. 38, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, in quanto protrae il prelievo venatorio oltre il termine previsto dalla legge dello Stato n. 157 del 1992, con ciò contravvenendo all'esigenza di uno 'standard' di tutela uniforme nell'intero territorio nazionale dell'ambiente e dell'ecosistema - per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione richiede l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale - venendo così ad incidere sulla disciplina delle modalità di caccia che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. - V. richiamo alla sentenza n. 536/2002, sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e sui limiti agli interventi regionali in materia di caccia, nonché alla sentenza n. 323/1998, per analoga dichiarazione di incostituzionalità.

Massima n. 27869

Alla luce di quanto già affermato nella giurisprudenza pregressa in materia di delimitazione temporale del prelievo venatorio, non sussistono i presupposti per sollevare - in accoglimento della richiesta avanzata dalla resistente Regione Puglia - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, in conformità con la normativa comunitaria, determina i periodi di caccia ponendo il divieto di attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio: diversamente da quanto opina la Regione Puglia (richiamando la sentenza n. 536/2002), non ricorrono, infatti, nella specie le condizioni dettate dalla direttiva comunitaria, perché a livello regionale eventuali deroghe agli standards minimi di tutela fissati nella legislazione statale, sono consentite soltanto per la salvaguardia degli interessi generali. - V. sentenze citate nn. 169/1999 e 168/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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