Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2003
Corte cost., sent. 24 giugno 2003, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2003
- Data di deposito
- 24 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:222
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Marche n. 12 del 24 luglio 2002
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera q) e s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 27822
La legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 – censurata nel suo complesso in quanto inciderebbe su materie di competenza legislativa statale esclusiva, quali quelle della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e della profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione), contenendo peraltro, per la parte in cui potrebbe essere ricondotta alla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute e della sicurezza sanitaria, disposizioni non rispettose dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale – reca una definizione di “animali esotici” collegata non già alla minaccia della loro estinzione, ma piuttosto al carattere “non autoctono” della singola specie; essa persegue, almeno in via primaria, obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (riconducibili al paradigma della tutela della salute, di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione), in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone. Anche a riconoscere che detta legge interferisca comunque nella materia dell’ambiente e dell’ecosistema, deve escludersi che tale interferenza implichi un 'vulnus' del parametro costituzionale evocato: tanto più ove si consideri il carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, delle prescrizioni della legge regionale denunciata, il cui intervento non attenua, ma semmai rafforza le cautele predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare gli obiettivi. La legge impugnata, del resto, non deroga comunque, in alcun modo, alla disciplina comunitaria e statale in materia di protezione della fauna attraverso il controllo del commercio: essa non solo non si occupa dei profili inerenti all’importazione od esportazione degli animali, ma presuppone, anzi, che essi abbiano fatto ingresso “legittimo” nel territorio nazionale, in rapporto alla disciplina restrittiva in vigore, limitandosi a regolare aspetti legati alla presenza di questi animali all’interno del territorio regionale. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli enunciati parametri. - Sulla tutela dell’ambiente come “materia” o valore “trasversale”, menzionate le sentenze n. 407 e n. 536/2002, a conferma di giurisprudenza formatasi anteriormente alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
Massima n. 27823
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, sollevata in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed ai principi fondamentali posti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Riferendosi genericamente a quest’ultimo decreto legislativo, il ricorrente non ha, infatti, specificato quali siano, in concreto, le disposizioni in rapporto alle quali sarebbe riscontrabile il lamentato 'vulnus', impedendo, con ciò, di identificare l’esatto oggetto della doglianza. Ciò, peraltro, a prescindere dall’impossibilità di qualificare come “principi fondamentali” quelli racchiusi in norme statali che, prive di contenuto prescrittivo, si limitino a sancire l’inclusione o l’esclusione di determinati settori nell’ambito di una materia di competenza regionale concorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 (Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 (Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici), sollevata con il medesimo ricorso in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed ai principi fondamentali posti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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