Corte costituzionale
Sentenza n. 219/2003
Corte cost., sent. 24 giugno 2003, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/2003
- Data di deposito
- 24 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:219
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27864
Spetta al Senato della Repubblica - secondo quanto deliberato dall'Assemblea il 27 gennaio 2000 - affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rivolte contro il metodo d'indagine della Procura della Repubblica di Palermo, rese - nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma il 9 luglio 1998 - da un senatore imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. In tali dichiarazioni alla stampa il senatore si è, infatti, limitato a riprodurre - e, quindi, legittimamente, a divulgare - il contenuto di una comunicazione da lui inviata al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (c.d. "antimafia"), allo scopo di spiegare le ragioni politiche della decisione presa dal gruppo di parlamentari di "Forza Italia" in seno alla Commissione di non partecipare al Convegno palermitano sul riciclaggio, organizzato dalla stessa commissione antimafia; comunicazione che presenta le caratteristiche degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari e perciò idonei ad attrarre i successivi atti che ad essa si richiamano nella garanzia dell'insindacabilità, in quanto - indipendentemente dalla sua riconducibilità agli schemi del regolamento parlamentare - atto indirizzato al presidente dell'organismo parlamentare da un componente dello stesso; atto "ufficiale", come tale destinato a confluire nella documentazione dell'attività di quell'organismo e, per il suo contenuto, indubbiamente inerente ai lavori "istituzionali" della commissione parlamentare. Conseguentemente va respinto il ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. - Per l'ammissibilità del ricorso, si veda ordinanza n. 493/2000 e per la successiva istruttoria, ordinanza 24 aprile 2002. - Sulla funzione ispettiva delle Camere e sulle inchieste parlamentari, v. richiamo alla sentenza n. 231/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal senatore Roberto Centaro, secondo quanto deliberato dalla Assemblea del Senato in data 27 gennaio 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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