Corte costituzionale

Sentenza n. 219/2003

Corte cost., sent. 24 giugno 2003, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/2003
Data di deposito
24 giugno 2003
Data di decisione
4 giugno 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:219

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27864

Spetta al Senato della Repubblica - secondo quanto deliberato dall'Assemblea il 27 gennaio 2000 - affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rivolte contro il metodo d'indagine della Procura della Repubblica di Palermo, rese - nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma il 9 luglio 1998 - da un senatore imputato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. In tali dichiarazioni alla stampa il senatore si è, infatti, limitato a riprodurre - e, quindi, legittimamente, a divulgare - il contenuto di una comunicazione da lui inviata al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (c.d. "antimafia"), allo scopo di spiegare le ragioni politiche della decisione presa dal gruppo di parlamentari di "Forza Italia" in seno alla Commissione di non partecipare al Convegno palermitano sul riciclaggio, organizzato dalla stessa commissione antimafia; comunicazione che presenta le caratteristiche degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari e perciò idonei ad attrarre i successivi atti che ad essa si richiamano nella garanzia dell'insindacabilità, in quanto - indipendentemente dalla sua riconducibilità agli schemi del regolamento parlamentare - atto indirizzato al presidente dell'organismo parlamentare da un componente dello stesso; atto "ufficiale", come tale destinato a confluire nella documentazione dell'attività di quell'organismo e, per il suo contenuto, indubbiamente inerente ai lavori "istituzionali" della commissione parlamentare. Conseguentemente va respinto il ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. - Per l'ammissibilità del ricorso, si veda ordinanza n. 493/2000 e per la successiva istruttoria, ordinanza 24 aprile 2002. - Sulla funzione ispettiva delle Camere e sulle inchieste parlamentari, v. richiamo alla sentenza n. 231/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal senatore Roberto Centaro, secondo quanto deliberato dalla Assemblea del Senato in data 27 gennaio 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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