Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2003
Corte cost., sent. 11 giugno 2003, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2003
- Data di deposito
- 11 giugno 2003
- Data di decisione
- 3 giugno 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:202
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27764
Illegittimità costituzionale dell’art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non esenta dall’imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 148 del codice civile nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli. E’, infatti, irragionevole e non conforme all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell’uguaglianza la mancata estensione ai provvedimenti adottati ai sensi del predetto articolo 148 del codice civile – in tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario – dell’esenzione tributaria disposta in tema di atti recanti condanna al pagamento di somme in materia di procedimenti relativi ai giudizi di separazione e divorzio ed estesa anche ai provvedimenti relativi alla prole: la mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può in alcun modo giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, senza risolversi in un trattamento deteriore dei figli naturali rispetto a quelli legittimi, in contrasto anche con l’art. 30 della Costituzione. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte in cui non estendeva l’esenzione ivi prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, citata la sentenza n. 154/1999. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte in cui non comprendeva nell’esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione, richiamata la sentenza n. 176/1992. - In tema di estensione di agevolazioni e benefici tributari, generalmente affidata alle scelte discrezionali del legislatore, ma consentita quando lo esiga la 'ratio' dei benefici stessi, menzionate le sentenze n. 431/1997 e n. 86/1985; nonché le ordinanze n. 27/2001 e n. 10/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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