Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2003
Corte cost., sent. 24 aprile 2003, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, primo periodo,, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992
- legge n. 356 del 7 agosto 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27717
Non incide ai fini della prospettata questione l'intervento legislativo successivo all'ordinanza di rimessione con cui la disposizione censurata è stata integralmente sostituita; infatti tale intervento non ha modificato la norma censurata ma si è limitato a recepire il contenuto delle sentenze della Corte costituzionale n. 357/1994 n. 68/1995, ammettendo il condannato ai benefici penitenziari anche nelle situazioni in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia.
Massima n. 27718
La disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia, non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, ma consente al condannato - che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo - di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. - Sulle ipotesi di impossibilità di prestare un'utile collaborazione, v. citate sentenze n. 306/1993, n. 357/1994 e n. 68/1995; con riferimento alla liberazione condizionale, v. citate sentenze n. 89/1999 e n. 273/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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