Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2003

Corte cost., sent. 1° aprile 2003, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2003
Data di deposito
1° aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:111

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 26, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 27675

E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di quest'ultima, con la quale è stata affermata l'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - delle opinioni, riportate in un'intervista, di un membro del Parlamento, imputato del reato di concorso in diffamazione aggravata. Nella specie, non si è, infatti, provveduto - all'esito della prima fase sommaria - a depositare il ricorso nel termine, perentorio, di venti giorni dall'ultima notificazione; termine espressamente richiamato nell'ordinanza ammissiva, dal quale decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio con la decisione definitiva sul merito. - Giurisprudenza costante: v. le sentenze citate n. 172/2002; n. 293, n. 253 e n. 247/2001. - Per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 93/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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