Corte costituzionale
Sentenza n. 111/2003
Corte cost., sent. 1° aprile 2003, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/2003
- Data di deposito
- 1° aprile 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:111
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27675
E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di quest'ultima, con la quale è stata affermata l'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - delle opinioni, riportate in un'intervista, di un membro del Parlamento, imputato del reato di concorso in diffamazione aggravata. Nella specie, non si è, infatti, provveduto - all'esito della prima fase sommaria - a depositare il ricorso nel termine, perentorio, di venti giorni dall'ultima notificazione; termine espressamente richiamato nell'ordinanza ammissiva, dal quale decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio con la decisione definitiva sul merito. - Giurisprudenza costante: v. le sentenze citate n. 172/2002; n. 293, n. 253 e n. 247/2001. - Per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 93/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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