Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/2003
Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:86
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27600
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, sezione sesta, in composizione monocratica, in relazione alla deliberazione adottata il 14 marzo 2002, con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un proprio membro per le quali pende un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Nella fase di prima delibazione del ricorso in questione - pur rimanendo impregiudicata ogni definitiva decisione, anche circa l'ammissibilità - può infatti riconoscersi esistente la materia di un conflitto costituzionale, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale: sotto il profilo soggettivo, in ragione della legittimazione del Tribunale di Milano e della Camera dei deputati, quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza o da essi rappresentato; e sotto il profilo oggettivo, venendo in rilievo la denuncia di lesione della sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita all'autorità giudiziaria, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano - sezione sesta, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano - sezione sesta penale, in composizione monocratica, autorità giudiziaria ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza, siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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