Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/2003
Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:76
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27632
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 1 e 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata non prevede che possa essere sentita come testimone la persona nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione a norma dell'art. 411 cod. proc. pen. per un reato connesso o collegato a quello per cui si procede, con la garanzia della non utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento conseguente alla eventuale riapertura delle indagini. Infatti - attesa la struttura sostanzialmente unitaria dell'istituto dell'archiviazione previsto dagli artt. 408 e 411 cod. proc. pen. - la soluzione della questione prospettata dal rimettente comporterebbe la necessità di definire una disciplina non circoscritta alla situazione oggetto del giudizio 'a quo', ma correlata agli altri casi di archiviazione presenti nell'ordinamento processuale, sì che la Corte sarebbe chiamata a compiere una complessa e analitica ricostruzione del sistema delle incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, svolgendo funzioni ed operando scelte discrezionali che rientrano nelle attribuzioni del legislatore. - In tema, v. citata sentenza n. 108/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 1 e 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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