Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2003
Corte cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2003
- Data di deposito
- 28 febbraio 2003
- Data di decisione
- 10 febbraio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, sostitutivo, legge n. 656 del 6 ottobre 1986
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 27594
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 - che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede non il solo rapporto di coniugio, come è per la pensione ordinaria di riversibilità, ma anche la convivenza quale presupposto per l'erogazione dell'assegno supplementare previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 834 del 1981. Infatti non è irragionevole ed ingiustificata la 'ratio' della disciplina legislativa in questione, la quale tiene conto di una situazione completamente diversa da quella relativa alla reversibilità delle pensioni ordinarie e persegue lo scopo di assicurare un ristoro economico ulteriore a chi abbia prestato una costante e diuturna assistenza al mutilato o all'invalido di guerra.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) - che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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