Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2003

Corte cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/2003
Data di deposito
28 febbraio 2003
Data di decisione
10 febbraio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, sostitutivo, legge n. 656 del 6 ottobre 1986
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 27594

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 - che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede non il solo rapporto di coniugio, come è per la pensione ordinaria di riversibilità, ma anche la convivenza quale presupposto per l'erogazione dell'assegno supplementare previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 834 del 1981. Infatti non è irragionevole ed ingiustificata la 'ratio' della disciplina legislativa in questione, la quale tiene conto di una situazione completamente diversa da quella relativa alla reversibilità delle pensioni ordinarie e persegue lo scopo di assicurare un ristoro economico ulteriore a chi abbia prestato una costante e diuturna assistenza al mutilato o all'invalido di guerra.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) - che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1985, l'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) che, a sua volta, inserisce, dopo il terzo, tre commi all'art. 38 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) - sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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