Corte costituzionale
Ordinanza n. 59/2003
Corte cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 59
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 59/2003
- Data di deposito
- 28 febbraio 2003
- Data di decisione
- 10 febbraio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:59
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 23 giugno 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27579
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Venezia nei confronti del Senato della Repubblica, per aver questo, con la deliberazione adottata il 23 giugno 1999, disatteso la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità di dichiarare che il fatto di interruzione di servizi comunali - per il quale è in corso un procedimento penale a carico di un proprio membro - non ricade nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente inapplicabilità della garanzia, in esso prevista, dell'insindacabilità di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari. In prima delibazione, può ritenersi infatti che sussistano i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, risolvibile dalla Corte costituzionale: sotto il profilo soggettivo, essendo entrambe le parti in causa legittimate al conflitto, quali organi competenti a dichiarare la volontà del potere di appartenenza o, rispettivamente, rappresentato; sotto il profilo oggettivo, considerata la denuncia, da parte dell'autorità ricorrente, di una lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione, ritenuta illegittima, di insindacabilità della condotta del parlamentare di cui è questione, in quanto compresa nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Venezia nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Venezia ricorrente;
che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova della eseguita notificazione, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione stessa, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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