Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/2003
Corte cost., ord. 28 febbraio 2003, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/2003
- Data di deposito
- 28 febbraio 2003
- Data di decisione
- 10 febbraio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:58
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 8 febbraio 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27578
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da questa adottata l'8 febbraio 2001, dichiarativa dell'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - delle opinioni espresse da un proprio membro nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione. In sede di prima delibazione possono, infatti, ritenersi sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: sotto il profilo soggettivo, poiché la legittimazione del tribunale ricorrente e della Camera dei deputati trova conferma in una giurisprudenza costante; sotto il profilo oggettivo, dal momento che si lamenta, da parte dell'autorità ricorrente, la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere spettante alla Camera in ordine alla dichiarazione di insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni. - Sulla legittimazione di singoli organi giurisdizionali e della Camera dei deputati, richiamo alle ordinanze n. 4, n. 5, n. 23, n. 31 e n. 35/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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