Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/2003

Corte cost., ord. 13 febbraio 2003, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
52/2003
Data di deposito
13 febbraio 2003
Data di decisione
10 febbraio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:52

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27573

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservare a proprio favore la facoltà - non trasmissibile agli eredi - di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo. Infatti la questione è stata proposta da un soggetto - un notaio chiamato a redigere un atto pubblico di donazione - che non ha legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, poiché nella funzione notarile - consistente essenzialmente nel «ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti» - è assente quella connotazione decisoria che è condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione ed ammettere quindi la proposizione della questione. - Sulla funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 387/1996, n. 158/1995, n. 492/1991, n. 17/1980, n. 12/1971, n. 114/1970, nonché ordinanza n. 104/1998. - Sulla fattispecie, richiamata dal soggetto rimettente, degli arbitri rituali, v. citate sentenze n. 226/1976 e n. 376/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal notaio di Giulianova, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY,Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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