Corte costituzionale
Ordinanza n. 52/2003
Corte cost., ord. 13 febbraio 2003, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 52/2003
- Data di deposito
- 13 febbraio 2003
- Data di decisione
- 10 febbraio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:52
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27573
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservare a proprio favore la facoltà - non trasmissibile agli eredi - di disporre discrezionalmente, per la durata della propria vita, la costituzione a carico del donatario di un obbligo di prestazione di assistenza morale e materiale per la soddisfazione di ogni esigenza di vita del donante medesimo. Infatti la questione è stata proposta da un soggetto - un notaio chiamato a redigere un atto pubblico di donazione - che non ha legittimazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, poiché nella funzione notarile - consistente essenzialmente nel «ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti» - è assente quella connotazione decisoria che è condizione necessaria, pur se non sufficiente, per riconoscere la natura giurisdizionale della funzione ed ammettere quindi la proposizione della questione. - Sulla funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 387/1996, n. 158/1995, n. 492/1991, n. 17/1980, n. 12/1971, n. 114/1970, nonché ordinanza n. 104/1998. - Sulla fattispecie, richiamata dal soggetto rimettente, degli arbitri rituali, v. citate sentenze n. 226/1976 e n. 376/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal notaio di Giulianova, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY,Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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