Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2003
Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2003
- Data di deposito
- 15 gennaio 2003
- Data di decisione
- 13 gennaio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:5
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 giugno 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27508
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Brescia, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 18 giugno 1998, con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali pende un procedimento penale per diffamazione aggravata e continuata. Esiste, infatti, la materia del conflitto costituzionale tra poteri e ricorrono i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo richiesti per l'ammissibilità del ricorso, poiché: a) la Corte d'appello e la Camera dei deputati sono legittimate, rispettivamente, a sollevare il conflitto e ad esser parte del conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) ed è denunciata inoltre dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, ad opera della suindicata deliberazione parlamentare. - In ordine alla legittimazione dell'autorità giudiziaria, richiamo alla ordinanza n. 379/2002, e a quella della Assemblea parlamentare, alla ordinanza n. 414/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Brescia, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Brescia, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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