Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/2003

Corte cost., ord. 5 febbraio 2003, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
40/2003
Data di deposito
5 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, comma 6, legge n. 144 del 17 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27552

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di proroga dei progetti di lavori socialmente utili ed il diritto ai benefici previsti dall'art. 12 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, esclusivamente a coloro che, nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, abbiano maturato o possano maturare dodici mesi in tale attività, anziché ricomprendere anche i soggetti che siano stati comunque inseriti in progetti di lavori socialmente ultili entro il 31 dicembre 1998. Infatti il giudice 'a quo', nel delineare il quadro normativo in cui si iscrive la fattispecie dedotta in giudizio, ha omesso di motivare in ordine agli effetti del d.lgs. n. 81 del 2000, integrativo e modificativo della disciplina censurata, sulle situazioni soggettive dedotte in tale controversia, così incorrendo in un evidente difetto argomentativo circa la rilevanza della questione stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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