Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/2003
Corte cost., ord. 5 febbraio 2003, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/2003
- Data di deposito
- 5 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 6, legge n. 144 del 17 maggio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27552
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita la possibilità di proroga dei progetti di lavori socialmente utili ed il diritto ai benefici previsti dall'art. 12 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, esclusivamente a coloro che, nel periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, abbiano maturato o possano maturare dodici mesi in tale attività, anziché ricomprendere anche i soggetti che siano stati comunque inseriti in progetti di lavori socialmente ultili entro il 31 dicembre 1998. Infatti il giudice 'a quo', nel delineare il quadro normativo in cui si iscrive la fattispecie dedotta in giudizio, ha omesso di motivare in ordine agli effetti del d.lgs. n. 81 del 2000, integrativo e modificativo della disciplina censurata, sulle situazioni soggettive dedotte in tale controversia, così incorrendo in un evidente difetto argomentativo circa la rilevanza della questione stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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